Valutazione interna

  • Criteri di attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto del seguente criterio:

  • individuazione della banda di oscillazione in base alla media dei voti.

L’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

In assenza della collocazione della media nella fascia alta (decimale tra 0,5 e 0,9), e a giudizio insindacabile del cdc, si assegnerà la fascia alta del credito scolastico agli studenti che siano in possesso di almeno 3 dei requisiti seguenti:

  1. ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato senza alcun debito; per gli studenti che hanno riportato debiti, valutazione non inferiore a sette decimi in tutte le discipline in cui avevano riportato carenze, nello scrutinio integrativo;
  2. frequenza di almeno l’85% delle lezioni (il 75% per i partecipanti alla sperimentazione studenti-atleti);
  3. partecipazione a I.R.C. o attività alternative con profitto almeno “distinto”;
  4. partecipazione responsabile ad attività istituzionali della vita scolastica, quale rappresentante di classe e/o di istituto; partecipazione attiva ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (compreso il gruppo sportivo) con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incontri.

N.B. Non si considerano più, a seguito dell'applicazione della normativa vigente, i cosiddetti "crediti formativi", acquisiti attraverso la partecipazione ad attività extrascolastiche (certificazioni linguistiche, conservatorio, attività agonostica, volontariato, lavori, etc,). Queste attività possono essere inserite dallo studente nel proprio curriculum nella piattaforma specifica messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione e per la quale ogni studente viene abilitato dalla segreteria sotto la supervisione di un docente tutor. 

  • Criteri di non ammissione alla classe successiva

SCRUTINIO DI GIUGNO

Fermo restando, in riferimento alla normativa vigente,

  • che ai fini della validità dell’anno scolastico “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” ;
  • che la possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;
  • che la valutazione finale deve fare riferimento alla programmazione iniziale del Consiglio di Classe;
  • che nelle singole materie occorre far riferimento agli obiettivi concordati nel dipartimento disciplinare anche in termini di conoscenze e competenze adeguate;
  • che i voti sono attribuiti collegialmente nello scrutinio finale su proposta del docente di ogni disciplina;
  • che il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo periodo e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;
  • che la proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati

sono stabiliti i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

  • frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale
  • voto di condotta inferiore a 6/10
  • considerato il 6 in ogni materia come livello minimo per la promozione, ogni voto al di sotto del 6 comporta un gradiente negativo decrescente (così il voto 5 comporta il valore -1, un 4 comporta il valore -2 e così via),

meno 4 punti su quattro materie

meno 5 punti anche su tre materie

meno 6 punti anche se solo su due materie

Criterio di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

-gradiente negativo compreso tra meno 1 e meno 4

Es.                   

Gradiente pari a –1: si consegue con un 5

Gradiente pari a –2: si consegue con due 5, oppure con un 4

Gradiente pari a –3: si consegue con un 4 ed un 5, oppure con un 3, oppure con tre 5

Gradiente pari a –4: si consegue con un 2, oppure con due 4, oppure con un 3 ed un 5, oppure con due 5 ed un 4

 

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

Le prove che l’allievo effettua a seguito della sua sospensione saranno finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari. 

Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze tramite le prove suppletive, procede alla valutazione complessiva dello studente, formulando un giudizio finale che, in caso di esito positivo, delibera l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

*Da tali criteri il consiglio di classe si può discostare; la possibilità di deroga deve essere adeguatamente motivata in sede di verbalizzazione.

 

  • Criteri per l’ammissione all’esame di Stato

Le condizioni di ammissione sono tre:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto dal curricolo di studi;
  2. svolgimento di almeno 90 ore di PCTO nel triennio;
  3. almeno “sei” in tutte le discipline e nel comportamento, con al massimo una sola insufficienza in una materia.
    • Criteri di valutazione del comportamento

    Gli indicatori presi in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta sono i seguenti:

     

    INDICATORI

    voto

    Obiettivo 1: FORMAZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE

    Obiettivo 2: PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA

    COMPORTAMENTO

    ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE

    FREQUENZA (in ore)

    10

    Disciplinato, scrupoloso, corretto, responsabile e sollecito al benessere della comunità scolastica

    Ruolo propositivo in tutte le dinamiche di insegnamento/apprendimento, personalità propositiva e costruttiva anche nelle attività di ampliamento dell’OF extracurricolari e nei PCTO (ove previsti)

    A≤ 25 (I periodo.)

    A≤ 50 (I+II periodo)

    9

    Disciplinato, responsabile e appropriato all’ambiente

    Attive e puntuali

    26< A≤50 (I periodo)

    51<A≤ 100 (I+II periodo)

    8

    Conforme al Regolamento di Istituto

    Adeguate

    51<A≤ 75 (I periodo)

    101<A≤ 150 (I+II periodo)

    7

    Disciplinato solo su sollecitazioni - Presenza di almeno una annotazione disciplinare scritta

    Non sempre adeguate e/o passive

    76<A≤ 100= (I periodo)

    151≤A<200 (I+II periodo)

    6

    Accettabile solo dopo aver riportato almeno una annotazione disciplinare e una sanzione disciplinare

    Incostanti e/o eccessivamente passive

    A>101(I periodo)

    A >201(I+II periodo)

    < 6

    Il consiglio di classe delibera la non ammissione all’anno successivo o all’esame di stato

    N.B

    1)  Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi della Legge 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; il giudizio dell’alunno è sospeso e per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato, l’alunno dovrà trattare tale elaborato in sede di esami di recupero dei debiti o in sede di discussione dell’orale all’esame di stato.

    La mancata presentazione dell'elaborato determina la non ammissione all'anno successivo o il superamento dell’esame di stato.

    La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

    2) Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base
    della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (Legge 150/2024).

    • Criteri stabiliti per la deroga al numero di assenze possibili ai fini della validità dell’anno scolastico

    Secondo quanto disposto dalla norma, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

    Il collegio dei docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIUR, ha considerato valide le assenze per

    • gravi motivi di salute adeguatamente documentati, e continuative e/o saltuarie se riferite alla stessa patologia
    • terapie e/o cure programmate;
    • donazioni di sangue;
    • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
    • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo

     

    La valutazione didattica da parte dei docenti di disciplina è una parte fondamentale del processo d’insegnamento che consente di verificare il livello e la qualità dell’apprendimento degli studenti, tendendo conto anche dello scarto tra risultati attesi e risultati conseguiti, con l’obiettivo di individuare ed attivare strategie utili al recupero di eventuali difficoltà ed al miglioramento della proposta di insegnamento.

    Il Collegio dei Docenti del Liceo recepisce quanto indicato nel nuovo Regolamento della valutazione- DPR n. 80 del 28 marzo 2013, secondo cui

    1. la valutazione è basata sugli standard di competenza
    2. sono applicati i principi di trasparenza e tempestività della valutazione previsti dal DPR n. 122/2009
    3. la valutazione è riferita sempre al percorso personalizzato dell’alunno
    4. la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni
    5. le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dalle programmazioni di Dipartimenti
    6. la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche

    Il Collegio dei Docenti definisce il numero, le modalità, i tempi, i criteri di correzione e valutazione delle prove comuni da somministrare ad alunni delle classi parallele, i cui risultati permettono una eventuale riprogettazione dell'azione didattica e contribuiscono a ridurre l'eterogeneità della valutazione interna alla scuola.
    Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (Allegato n. 4). In particolare ogni Dipartimento, nella Programmazione generale della disciplina (pubblicata sul sito istituzionale), individua

    • il numero e la tipologia delle prove di verifica
    • i descrittori e gli indicatori per la valutazione del profitto tra cui anche la valutazione dell’impegno dimostrato dallo studente (attenzione e partecipazione attiva al processo di apprendimento, alla vita scolastica, anche in relazione a frequenza assidua, disponibilità a sottoporsi alle verifiche, puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, disponibilità ad approfondire autonomamente gli argomenti del programma) e del progresso rilevato, tenuto conto anche degli esiti degli interventi integrativi e del recupero del debito formativo, le condizioni sociali, ambientali e culturali che costituiscono il contesto di vita dell’allievo il numero, le modalità, i tempi, i criteri di correzione e valutazione delle prove di verifica.