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Regolamento interno Consiglio di Istituto

Liceo B. Pascal Pomezia

 

PREMESSA

 

Art. 1            

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico n. 297/94 e dal D. I. n. 44/01.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene infatti, che un collegio di persone possa valutare meglio del singolo l’interesse pubblico e possa agire con la dovuta imparzialità in virtù del reciproco aiuto e controllo.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

 

COMPOSIZIONE

 

Art. 2            

Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

Art. 3            

I membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Per questi membri, come per quelli che decadano per altre cause, si provvederà a surroga in base a quanto previsto all’art. 22 del DPR n. 416/74. Fino a tale data i membri decaduti o dimissionari sono da ritenersi regolarmente in carica. 

 

Art. 4            

Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazione al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal consiglio stesso.

 

DISCUSSIONI

 

Art. 5            

Per la validità delle sedute è richiesto il numero legale ossia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Se mezz’ora dopo l’orario di convocazione della riunione non si è raggiunto il numero legale l’assemblea deve essere considerata deserta. In tal caso il Presidente deve provvedere ad una nuova convocazione entro 6 giorni da quello della riunione andata deserta.

 

Art. 6            

Il Presidente o il DS hanno la facoltà di ammettere alla partecipazione ad una riunione del Consiglio, anche limitatamente ad uno solo dei punti all’o.d.g., il DSGA o altra persona necessaria per fornire un contributo qualificato alla discussione dandone comunicazione all'atto della convocazione del consiglio.

 

Art. 7            

Alle sedute del consiglio possono assistere, senza diritto di parola, solo gli elettori delle componenti rappresentate dal consiglio stesso. Inoltre non è ammesso il pubblico qualora siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

CONVOCAZIONI

 

Art. 8            

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l’anno. Il Consiglio deve essere convocato ogniqualvolta ne venga fatta richiesta scritta da 5 membri del consiglio stesso o dal DS o dalla Giunta o dal Consiglio di disciplina o da un Consiglio di classe. E’ facoltà del presidente sentiti i richiedenti di anticipare o dilazionare la convocazione non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta con indicazione della proposta di ordine del giorno.

 

Art. 9            

La convocazione del consiglio è fatta con avviso scritto, contenente il giorno, l’ora, e l’ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente del Consiglio, a mano, o tramite i figli frequentanti l’Istituto e comunque tramite posta elettronica. Gli avvisi dovranno essere consegnati a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. In caso di urgenza il vincolo può essere ridotto a due giorni. Nella convocazione devono essere acclusi (almeno in formato elettronico) tutti i documenti che saranno oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.

 

Art. 10         

L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la DS, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri.

 

Art. 11         

Le riunione del C.d.I. si tengono di regola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le riunioni non devono protrarsi oltre le tre ore. La seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell’o.d.g.. La proposta di rinvio della discussione, o la proposta di proseguire la seduta oltre l'orario stabilito, formulata dal Presidente, è sottoposta al voto del Consiglio. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all’altra.

 

Art. 12         

Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare il regolamento, concede la parola, proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del consiglio, firma i verbali congiuntamente al segretario.

Il presidente vigila che l’o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte vengano messe in coda, salvo casi particolari. Vigila inoltre sui tempi d’intervento dei consiglieri affinché non si prolunghino più del dovuto. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri nel corso degli interventi.

 

Art. 13         

Il Presidente sentito il parere dei presenti, ha facoltà di sospendere la seduta per un tempo limitato, o di rinviarla ove ne venga fatta richiesta dalla maggioranza.

 

Art. 14         

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, di norma, con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. Per voti validamente espressi si intendono la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari. Non sono computabili: i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni hanno validità immediata a prescindere dalla loro pubblicazione (vedi art. 18).

Art. 15         

Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. La votazione per scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone (D. Lgs. n. 297/94, art. 37, punto 4).   

 

Art. 16         

Gli argomenti vanno trattati, secondo l’o.d.g. seguendo la progressione numerica dello stesso, salvo eventuali mozioni, proposte durante la seduta da uno o più Consiglieri, e approvate a maggioranza.

Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all’o.d.g..

 

Art. 17         

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 10. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere i loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

 

Art. 18         

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.

La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. n. 416/74, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'istituto, o sul sito della scuola, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Dirigente scolastico, del testo delle sole deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

 

Art. 19         

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le proposte della Commissione di lavoro saranno formulate al Consiglio da una relazione.

 

AGGIUNTE E MODIFICHE

 

Art. 20         

Il presente Regolamento, composto di 20 articoli, è approvato dal Consiglio di Istituto ed è rinnovabile automaticamente. Il Consiglio di Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento.

Copia del presente regolamento è affissa all’Albo dell’Istituto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

 

Revisioni  del Regolamento

Revisione

Descrizione

Approvazione

0

Emissione

Consiglio di Istituto  del    19-02-10 

1

Modifica