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Regolamento interno Consiglio di Istituto
Liceo B. Pascal Pomezia
PREMESSA
Art. 1
La composizione, le competenze e gli
adempimenti specifici del Consiglio di
Istituto sono indicati negli art. 8-10 del
Testo Unico n. 297/94 e dal D. I. n. 44/01.
Il Consiglio trae la sua forza dalla sua
collegialità. Si ritiene infatti, che un
collegio di persone possa valutare meglio
del singolo l’interesse pubblico e possa
agire con la dovuta imparzialità in virtù
del reciproco aiuto e controllo.
Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri
hanno eguali poteri e si trovano su un piano
di eguaglianza giuridica ed al di fuori di
ogni rapporto gerarchico.
COMPOSIZIONE
Art. 2
Il Consiglio di Istituto è validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte
le Componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Art. 3
I
membri eletti i quali non intervengano senza
giustificati motivi a tre sedute del
Consiglio possono essere dichiarati decaduti
dal Consiglio stesso. Per questi membri,
come per quelli che decadano per altre
cause, si provvederà a surroga in base a
quanto previsto all’art. 22 del DPR n.
416/74. Fino a tale data i membri decaduti o
dimissionari sono da ritenersi regolarmente
in carica.
Art. 4
Le dimissioni dalla carica di componente del
C.d.I. vanno presentate per iscritto e con
motivazione al Presidente del C.d.I. e
devono essere ratificate dal consiglio
stesso.
DISCUSSIONI
Art. 5
Per la validità delle sedute è richiesto il
numero legale ossia la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti in carica. Se
mezz’ora dopo l’orario di convocazione della
riunione non si è raggiunto il numero legale
l’assemblea deve essere considerata deserta.
In tal caso il Presidente deve provvedere ad
una nuova convocazione entro 6 giorni da
quello della riunione andata deserta.
Art. 6
Il Presidente o il DS hanno la facoltà di
ammettere alla partecipazione ad una
riunione del Consiglio, anche limitatamente
ad uno solo dei punti all’o.d.g., il DSGA o
altra persona necessaria per fornire un
contributo qualificato alla discussione
dandone comunicazione all'atto della
convocazione del consiglio.
Art. 7
Alle sedute del consiglio possono assistere,
senza diritto di parola, solo gli elettori
delle componenti rappresentate dal consiglio
stesso. Inoltre non è ammesso il pubblico
qualora siano in discussione argomenti
concernenti persone.
CONVOCAZIONI
Art. 8
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e comunque
almeno tre volte l’anno. Il Consiglio deve
essere convocato ogniqualvolta ne venga
fatta richiesta scritta da 5 membri del
consiglio stesso o dal DS o dalla Giunta o
dal Consiglio di disciplina o da un
Consiglio di classe. E’ facoltà del
presidente sentiti i richiedenti di
anticipare o dilazionare la convocazione non
oltre 10 giorni dal ricevimento della
richiesta con indicazione della proposta di
ordine del giorno.
Art. 9
La convocazione del consiglio è fatta con
avviso scritto, contenente il giorno, l’ora,
e l’ordine del giorno, da consegnare a
ciascun componente del Consiglio, a mano, o
tramite i figli frequentanti l’Istituto e
comunque tramite posta elettronica. Gli
avvisi dovranno essere consegnati a ciascun
consigliere almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’assemblea. In caso di urgenza
il vincolo può essere ridotto a due giorni.
Nella convocazione devono essere acclusi
(almeno in formato elettronico) tutti i
documenti che saranno oggetto di discussione
nel corso dell’assemblea.
Art. 10
L’ordine del giorno della convocazione è
formulato dal Presidente, sentita la DS, e
deve contenere gli argomenti eventualmente
proposti dai singoli consiglieri.
Art. 11
Le riunione del C.d.I. si tengono di regola
in ore non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Le riunioni non devono protrarsi
oltre le tre ore. La seduta non può essere
chiusa prima che il Consiglio abbia
deliberato su tutti i punti dell’o.d.g.. La
proposta di rinvio della discussione, o la
proposta di proseguire la seduta oltre
l'orario stabilito, formulata dal
Presidente, è sottoposta al voto del
Consiglio. Nessun discorso può essere
interrotto o rimandato per la sua
continuazione da una seduta all’altra.
Art. 12
Il presidente, o chi lo sostituisce,
presiede le riunioni, dirige e modera le
discussioni, fa osservare il regolamento,
concede la parola, proclama il risultato
delle votazioni, provvede al buon andamento
dei lavori del consiglio, firma i verbali
congiuntamente al segretario.
Il presidente vigila che l’o.d.g. rimanga
tale e che eventuali aggiunte vengano messe
in coda, salvo casi particolari. Vigila
inoltre sui tempi d’intervento dei
consiglieri affinché non si prolunghino più
del dovuto. Non sono ammesse discussioni o
spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri nel
corso degli interventi.
Art. 13
Il Presidente sentito il parere dei
presenti, ha facoltà di sospendere la seduta
per un tempo limitato, o di rinviarla ove ne
venga fatta richiesta dalla maggioranza.
Art. 14
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
relativa dei voti validamente espressi, di
norma, con voto palese, espresso per appello
nominale o per alzata di mano salvo che
disposizioni ufficiali prescrivano
diversamente. Per voti validamente espressi
si intendono la somma dei voti favorevoli e
dei voti contrari. Non sono computabili: i
voti nulli, gli astenuti e le schede
bianche. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Le deliberazioni hanno validità immediata a
prescindere dalla loro pubblicazione (vedi
art. 18).
Art. 15
Su proposta della maggioranza dei
Consiglieri, le deliberazioni, potranno
essere assunte con voto segreto. La
votazione per scrutinio segreto è sempre
prevista quando si faccia questione di
persone (D. Lgs. n. 297/94, art. 37, punto
4).
Art. 16
Gli argomenti vanno trattati, secondo
l’o.d.g. seguendo la progressione numerica
dello stesso, salvo eventuali mozioni,
proposte durante la seduta da uno o più
Consiglieri, e approvate a maggioranza.
Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che
non siano posti all’o.d.g..
Art. 17
Gli studenti che non abbiano raggiunto la
maggiore età non hanno voto deliberativo
sulle materie di cui al primo e secondo
comma. Lettera b) dello stesso art. 10. Essi
tuttavia hanno diritto di partecipare alla
discussione delle materie di cui al
precedente comma e di esprimere i loro
parere, che deve essere tenuto nella massima
considerazione.
Art. 18
Di ogni seduta a cura del segretario è
redatto un processo verbale che viene
approvato nella seduta successiva. Ciascun
consigliere ha diritto di prenderne visione.
La pubblicità degli atti del consiglio
d'istituto disciplinata dall'art. 27 del
D.P.R. n. 416/74, deve avvenire mediante
affissione in apposito albo dell'istituto, o
sul sito della scuola, della copia
integrale, sottoscritta e autenticata dal
Dirigente scolastico, del testo delle sole
deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il
termine massimo di 8 giorni dalla relativa
seduta del consiglio. La copia delle
deliberazioni deve rimanere esposta per un
periodo di 10 gg. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le deliberazioni
concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Art. 19
Il Consiglio, al fine di meglio realizzare
il proprio potere di iniziativa, può
decidere di costituire, per materie di
particolare importanza, commissioni di
lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno
alcun potere deliberativo e svolgono la
propria attività secondo le direttive e le
modalità stabilite dal Consiglio. Le
proposte della Commissione di lavoro saranno
formulate al Consiglio da una relazione.
AGGIUNTE E MODIFICHE
Art. 20
Il presente Regolamento, composto di 20
articoli, è approvato dal Consiglio di
Istituto ed è rinnovabile automaticamente.
Il Consiglio di Istituto può, a maggioranza
assoluta dei componenti, apportare aggiunte
o modifiche al presente regolamento.
Copia del presente regolamento è affissa
all’Albo dell’Istituto.
Per quanto non previsto dal presente
Regolamento si rinvia alle norme
ministeriali e di legge, che trovano
applicazione prioritaria in caso di
contrasto con il Regolamento stesso.
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Revisioni del Regolamento |
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Revisione |
Descrizione |
Approvazione |
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0 |
Emissione |
Consiglio di Istituto del
19-02-10 |
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1 |
Modifica |
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