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Regolamento
contenente i criteri per la concessione in
uso temporaneo e precario dei locali
scolastici.
IL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
VISTO
l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che
attribuisce all'istituzione scolastica la
facoltà di concedere a terzi l'uso
precario e temporaneo dei locali scolastici;
VISTO
l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTO
l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al
quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad
esprimere criteri ed i limiti entro cui il
Dirigente scolastico può svolgere
l'attività negoziale prevista dalla stessa
disposizione;
RITENUTA
l'opportunità di fissare i criteri e le
modalità per la concessione in uso dei
locali scolastici;
Con voti
unanimi espressi in termine di legge
DELIBERA
di approvare
il seguente regolamento contenente le
modalità e criteri per la concessione in uso
temporaneo e precario dei locali scolastici,
tranne la palestra
ART. 1-
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
I locali
scolastici possono essere concessi in uso
temporaneo e precario ad istituzioni,
Associazioni Enti o Gruppi organizzati,
secondo modalità, termini e condizioni di
seguito stabilite, nonché nel rispetto delle
norme vigenti in materia.
ART. 2 -
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I locali
scolastici sono primariamente destinati ai
pertinenti fini istituzionali e comunque a
scopi e attività rientranti in ambiti di
interesse pubblico e possono quindi essere
concessi in uso a terzi esclusivamente per
l'espletamento di attività aventi finalità
di promozione culturale, sociale e civile
dei cittadini e senza fini di lucro,
valutando i contenuti dell'attività o
iniziativa proposte in relazione:
-
al grado
in cui le attività svolte perseguono
interessi di carattere generale e che
contribuiscono all’arricchimento civile
e culturale della comunità scolastica;
-
alla
natura del servizio prestato, con
particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
-
alla
specificità dell'organizzazione, con
priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di
terzi, senza fini di lucro;
-
considerando, nell'ambito delle attività
culturali e la loro qualità.
Le attività
didattiche proprie dell'istituzione
scolastica hanno assoluta preminenza e
priorità rispetto all'utilizzo degli enti
concessionari interessati, che non dovrà
assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse.
Nell'uso dei
locali scolastici devono essere tenute in
particolare considerazione le esigenze degli
enti e delle associazioni operanti
nell'ambito scolastico.
La durata
della concessione non potrà superare i 12
mesi.
ART.3 -
DOVERI DEL CONCESSIONARIO
In relazione
all'utilizzo dei locali il concessionario
deve assumere nei con fronti
dell'istituzione scolastica i seguenti
impegni:
-
Indicare
il nominativo del responsabile della
gestione dell'utilizzo dei locali quale
referente dell'istituzione scolastica;
-
Osservare incondizionatamente
l'applicazione e il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia;
-
Sospendere l'utilizzo dei locali in caso
di programmazione di attività
scolastiche;
-
Lasciare
i locali, dopo il loro uso, in
condizioni idonee a garantire comunque
il regolare svolgimento delle attività
didattiche.
ART. 4 -
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.
Il
concessionario è responsabile di ogni danno
causato all'immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione
dolosa o colposa a lui direttamente
imputabili o imputabili a terzi presenti nei
locali scolastici in occasione dell'utilizzo
dei locali stessi. L'istituzione scolastica
e la Provincia devono in ogni caso ritenersi
sollevati da ogni responsabilità civile e
penale derivante dall'uso dei locali da
parte di terzi, che dovranno pertanto
presentare apposita assunzione di
responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al
riguardo mediante stipula di apposita
polizza assicurativa o adottando altra
misura cautelativa.
ART. 5 -
FASCE ORARIE DI UTILIZZO
L'uso dei
locali può essere richiesto esclusivamente
per giorni
feriali nei seguenti orari:
·
dalle ore
15.00 alle ore 19.30
L’orario per
il sabato e la domenica sono da concordare.
ART. 6 - USI
INCOMPATIBILI
Sono
incompatibili le concessioni in uso che
comportino la necessità di spostare il
mobilio e gli arredi dell'edificio
scolastico.
E' vietato
l'uso dei locali per attività di pubblico
spettacolo con pubblico a pagamento.
ART. 7-
DIVIETI P ARTICOLARI
L'utilizzo
dei locali da parte di terzi è subordinato
all'osservanza di quanto segue:
-
è
vietato al concessionario
l'installazione di strutture fisse o di
altro genere senza autorizzazione
dell'istituzione scolastica;
-
è
vietato lasciare in deposito,
all'interno dei locali e fuori
dell'orario di concessione attrezzi e
quant'altro;
-
qualsiasi danno, guasto, rottura o
malfunzionamento o anomalie all'interno
dei locali dovrà essere tempestivamente
segnalato all'istituzione scolastica;
-
l'inosservanza di quanto stabilito al
precedente punto comporterà per il
concessionario l'assunzione a suo carico
di eventuali conseguenti responsabilità;
ART. 8-
PROCEDURA PER
LA
CONCESSIONE.
Le richieste
di concessione dei locali scolastici devono
essere inviate per iscritto all'istituzione
scolastica almeno l0 gg. prima della data di
uso richiesta e dovranno contenere oltre
all'indicazione del soggetto richiedente e
il preciso scopo della richiesta anche le
generalità della persona responsabile.
Il Dirigente
scolastico nel procedere alla concessione
verificherà se la richiesta è compatibile
con le norme del presente regolamento e se i
locali sono disponibili per il giorno e
nella fascia oraria stabilita.
Se il
riscontro sarà negativo dovrà comunicare
tempestivamente il diniego della
concessione; se il riscontro sarà positivo
dovrà comunicare al richiedente, anche per
le vie brevi, l'assenso di massima
subordinato al versamento della quota
stabilita a titolo di rimborso spese e del
deposito cauzionale.
Una volta
effettuati i versamenti di cui sopra presso
l'istituto cassiere, si emetterà il formale
provvedimento concessorio. Qualora i
versamenti di cui sopra non siano stati
eseguiti entro il quinto giorno precedente a
quello previsto per l'uso, la richiesta
s'intende tacitamente revocata ed i locali
potranno essere messi a disposizione per
altri eventuali richiedenti.
ART. 9-
CORRISPETTIVI
Il costo
giornaliero dell'uso dei locali è stabilito
dal Consiglio d'istituto e comunque non
inferiore al costo derivante dalle utenze,
pulizie e/o eventuale personale di
sorveglianza, perché tali prestazioni vanno
retribuite con parte dei proventi concessori
in quanto resi a favore di terzi e, come
tali, non rientranti tra le prestazioni di
lavoro straordinario reso alla scuola.
Il costo
viene determinato quindi in 15 euro 1'ora
per l'uso delle aule e dei laboratori.
ART. 10-
CONCESSIONE GRATUITA
In caso del
tutto eccezionali, quando le iniziative sono
particolarmente meritevoli e rientranti
nella sfera dei compiti istituzionali della
scuola o dell'ente locale, i locali possono
essere concessi anche gratuitamente.
Tale
concessione può avvenire esclusivamente
nella fascia oraria compatibile con la
prestazione ordinaria di vigilanza del
personale ausiliario, quando cioè non si
richiedano prestazioni di lavoro
straordinario al personale di assistenza,
vigilanza e pulizia.
ART. 11-
PROVVEDIMENTO CONCESSORIO
Il
provvedimento concessorio è disposto dal
dirigente scolastico e dovrà contenere:
-
le
condizioni cui è subordinato l'uso dei
locali, nonché l'importo da versare alla
scuola a titolo di corrispettivo,
l'aggregato di entrata del bilancio
della scuola e se del caso, l'aggregato
di uscita per il pagamento delle spese
derivanti dalla concessione;
·
il
provvedimento dirigenziale dovrà far
richiamo all'esonero di responsabilità
dell'istituzione scolastica e dell'ente
locale proprietario per l'uso dei locali e
al rimborso e riparazione di eventuali danni
provocati per colpa o negligenza.
La
concessione può essere revocata in qualsiasi
momento per motivate e giustificate esigenze
dell'istituzione scolastica.
Il
Presidente del Consiglio
d’Istituto
Il Dirigente scolastico
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